Ultimo Decreto Legislativo sull’Internazionalizzazione

Approda nella Gazzetta delle leggi il decreto legislativo 14.09.2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (G.U. n. 220 del 22.09.2015 ). Il decreto, in vigore dal 7 ottobre 2015, attua le disposizioni della legge di delega fiscale – legge 11.03.2014, n. 23 – contenute principalmente nell’art. 12, inerenti ai profili di certezza per la determinazione del reddito e della produzione netta delle basi imponibili di imposte sul reddito e Irap, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici. Attraverso 17 articoli il D.Lgs. n. 147/2015 introduce un sistema di tassazione delle attività transnazionali basato su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.
Il decreto rivede il trattamento dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nonché gli interessi passivi di cui all’art. 96 Tuir, con un correttivo che elimina l’ingiusta penalizzazione degli investimenti in società controllate estere rispetto a quelli in società italiane; il trattamento dei costi black list e di valore normale perde talune conseguenze eccessivamente penalizzanti per il contribuente. La disciplina del reddito delle società e degli enti commerciali non residenti fa riferimento, d’ora in poi, ai nuovi artt. 151-152 Tuir, mentre in caso di trasferimento all’estero è prevista la posticipazione della riscossione della tassazione fino al momento dell’effettivo realizzo.
In tema di procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione, il decreto chiarisce che anche le perdite su crediti conseguenti all’esecuzione di piani di risanamento attestati da professionisti indipendenti e qualificati sono automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Le nuove norme introducono per le imprese ad elevata vocazione internazionale il principio della branch exemption, che comporta l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero attraverso l’esercizio di un’opzione irrevocabile, secondo i criteri dettati dall’art. 165 Tuir. Infine, è esteso a tutti i contribuenti, e non più solo ai soggetti passivi imprenditori, il regime di detraibilità “per competenza” delle eccedenze dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero eliminando le disparità di trattamento proprie della normativa tributaria italiana.